Gli stabilimenti sanitari di riserva erano costituiti dagli ospedali militari territoriali principali  e dai depositi di convalescenza che funzionavano già in tempo di pace, dagli ospedali militari di riserva secondari o succursali di nuovo impianto e dagli ospedali civili o altri locali a uso sanitario messi a disposizione dell’autorità militare con la quali veniva stipulata una specifica convenzione sul funzionamento degli stessi.

Erano preparati a cura dei direttori territoriali di sanità, a disposizione dell’Intendenza Generale dell’Esercito ma dipendevano funzionalmente dalle autorità territoriali sotto la direzione dell’Ispettore Capo di Sanità Militare competente per territorio.

Gli ospedali militari di riserva secondari, ovvero quelli impiantati successivamente e dipendenti dal principale già attivo in tempo di pace, dovevano osservare talune prescrizioni, tra le quali si ricordano:

1) Sulla porta d’ingresso del nuovo ospedale militare dovevano essere collocate la bandiera nazionale e quella di neutralità.

2) Nell’ingresso o nell’atrio dell’Ospedale dovevano essere poste:
- una tabella nominativa indicante il personale medico, quello di amministrazione e quello di culto addetto nell’Ospedale con i rispettivi indirizzi;
- una tabella indicante il numero del personale di servizio assegnato, diviso in sottufficiali e uomini di truppa e con l’indicazione nominativa del personale giornaliero di servizio;
- una cassetta per porvi la corrispondenza dei ricoverati.

3) Nel locale destinato al corpo di guardia doveva esserci permanentemente il registro dei militari in entrata e in uscita dall’Ospedale, nel quale erano accuratamente annotate dal sottufficiale di servizio tutte le indicazioni per stabilire l’identità di ogni ricoverato, il Corpo militare cui apparteneva, ed il paese e la località dove risiedeva la famiglia.

4) Per ogni letto di ricoverato doveva esserci una tabella di legno, da appendersi alla testiera del letto stesso, sulla quale si doveva segnare con gesso il nome e il cognome del degente, il Corpo militare di appartenenza, la data d’ingresso e la diagnosi della malattia/ferita.

5) Per gli ammalati gravi si doveva dare immediata partecipazione scritta ed anche per telegrafo, se occorreva, per mezzo dei Sindaci, alle rispettive famiglie, segnando la data della partecipazione sul foglio di sala. In caso di decesso veniva spedita apposita partecipazione di morte (Mod. 499 A) al Sindaco dove risiedeva la famiglia del defunto, con invito a comunicare a questa l’avvenuto decesso.

6) Tutti i direttori di Ospedale succursale dovevano inviare giornalmente alla Direzione dello Ospedale Militare Principale:
a. Specchio riassuntivo mensile dei movimenti ammalati - Mod. 45 B;
b. Statistica mensile degli Ospedali Militari - Mod. 7;
c. Schede individuali per gli individui ricoverati negli ospedali;
d. Tabelle nominative per gli individui di truppa morti negli ospedali - Mod. 5;
e. Tabelle nominative delle operazioni chirurgiche - Mod. 8.

 

Il ricovero e la cura degli ammalati negli Ospedali militari dovevano seguire alcuni principi:
a. curare gli individui affetti da forme morbose acute;
b. eliminare sollecitamente, con provvedimenti temporanei (licenze di convalescenza da uno a tre mesi) gli ammalati affetti da postumi morbosi suscettibili di guarigione in breve periodo di tempo, o con provvedimenti più lunghi (licenza di convalescenza da quattro ad un anno in seguito a rassegna), quelli affetti da postumi di infermità suscettibili di guarigione in lungo periodo di tempo;
c. esonerare definitivamente dal servizio (proponendoli a rassegna) coloro che fossero riconosciuti addetti da infermità od imperfezioni incompatibili col servizio stesso e previste nell’apposito Elenco;
d. dimettere sollecitamente dai luoghi di cura gli individui guariti, facendoli rientrare ai Corpi di provenienza o ai Depositi dei Reggimenti.

Le licenze di convalescenza brevi, da uno a trenta giorni, dovevano essere fruite dai militari, che ne avevano bisogno, nei Depositi di Convalescenza; quelle superiori ad un mese, nei paesi nativi o nei luoghi di domicilio delle famiglie, purché queste dimostrassero di avere i mezzi necessari per mantenere il convalescente, o presso un parente durante il tempo della licenza. Il certificato dei mezzi di sussistenza doveva essere richiesto dal Direttore dell’Ospedale al Sindaco del paese. Qualora il militare in licenza in un Deposito di Convalescenza avesse riacquistato la salute prima dello scadere della licenza stessa, egli era obbligatoriamente rinviato al Corpo con dichiarazione di idoneità al servizio.

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